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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 201 - Misure Di Sicurezza Per Fatti Commessi All'Estero  
  Quando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, ่ applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza. Nel caso indicato nell'articolo 12, n. 3, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana ่ sempre subordinata all'accertamento che la persona sia socialmente pericolosa.