Giurisprudenza .it

Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 199 - Sottoposizione a Misure Di Sicurezza: Disposizione Espressa Di Legge  
  Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.