Art.: 167 - Estinzione Del Reato | ||
Se, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, ed adempie gli obblighi impostigli, il reato è estinto. Il tal caso non ha luogo la esecuzione delle pene (1). (1)Comma così sostituito dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19. |