Art.: 127 - Richiesta Di Procedimento Per Delitti Contro Il Presidente Della Repubblica | ||
Salvo quanto è disposto nel titolo I del libro II di questo codice, qualora un delitto punibile a querela della persona offesa sia commesso in danno del Presidente della Repubblica, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro della giustizia. Articolo così modificato dalla L. 11 novembre 1947, n. 1317. |