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Codice Penale



Codice Penale



  Art.: 11 - Rinnovamento Del Giudizio  
  Nel caso indicato nell'art. 6, il cittadino o lo straniero ่ giudicato nello Stato anche se sia stato giudicato all'estero. Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, ่ giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta.