Art.: 994 - Perimento Delle Mandrie o Dei Greggi | ||
Se l'usufrutto e stabilito sopra una mandria o un gregge, l'usufruttuario e tenuto a surrogare gli animali periti, fino alla concorrente quantità dei nati, dopo che la mandria o il gregge ha cominciato ad essere mancante del numero primitivo. Se la mandria o il gregge perisce interamente per causa non imputabile all'usufruttuario, questi non è obbligato verso il proprietario che a rendere conto delle pelli o del loro valore. |