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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 987 - Miniere, Cave e Torbiere  
  L'usufruttuario gode delle cave e torbiere (826) già aperte e in esercizio all'inizio dell'usufrutto. Non ha facoltà di aprirne altre senza il consenso del proprietario. Per le ricerche e le coltivazioni minerarie, di cui abbia ottenuto il permesso, l'usufruttuario deve indennizzare il proprietario dei danni che saranno accertati alla fine dell'usufrutto. Se il permesso è stato ottenuto dal proprietario o da un terzo, questi devono al: l'usufruttuario un'indennità corrispondente al diminuito godimento del fondo durante l'usufrutto.