Art.: 980 - Cessione Dell'Usufrutto | ||
L'usufruttuario può cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata, se ciò non è vietato dal Titolo costitutivo (1002, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2810). La cessione dev'essere notificata al proprietario; finché non sia stata notificata, l'usufruttuario è solidalmente obbligato con il cessionario verso il proprietario (1292). |