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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 978 - Costituzione  
  L'usufrutto è stabilito dalla legge (324, 540 e seguenti, 581, 1153) o dalla volontà dell'uomo (587, 1350 n. 2, 1376, 2643 n. 2, 2684). Può anche acquistarsi per usucapione (1158 e seguenti).