Art.: 96 - Richiesta Della Pubblicazione | ||
[Art. 95 Durata della pubblicazione (*)] (*) Articolo abrogato dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 369. Il precedente testo recitava:"L'atto di pubblicazione resta affisso alla porta della casa comunale almeno per otto giorni, comprendenti due domeniche successive." La richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speciale incarico (81, 87, 135). |