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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 969 - Ricognizione  
  Il concedente può richiedere la ricognizione del proprio diritto da chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico un anno prima del compimento del ventennio (2720). Per atto di ricognizione non è dovuta alcuna prestazione (2699, 2702). Le spese dell'atto sono a carico del concedente.