Art.: 959 - Diritti Dell'Enfiteuta | ||
L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo (820 e seguente), sul tesoro (932) e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformità delle disposizioni delle leggi speciali (840). Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni (817 e seguenti, 934 e seguenti, 2810). |