Art.: 957 - Disposizioni Inderogabili | ||
L'enfiteusi, salvo che il Titolo disponga altrimenti, e regolata dalle norme contenute negli articoli seguenti (att. 142 e seguente). Il Titolo (587, 1350 n. 2, 2643 n. 2, 2648) non può tuttavia derogare alle norme contenute negli artt. 958, 2° comma, 961, 2° comma, 962, 965, 968, 971 e 973. |