Codice Civile
           
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                              |  | Art.: 94 - Luogo Della Pubblicazione |  |  
                              |  | La pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza (43) ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.
[Se la residenza non dura da un anno, la pubblicazione deve farsi anche nel comune della precedente residenza.
L'ufficiale dello stato civile cui si domanda la pubblicazione provvede a chiederla agli ufficiali degli altri comuni nei quali la pubblicazione deve farsi. Essi devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile richiedente il certificato dell'eseguita pubblicazione.(*)]
(*) Commi abrogati dall'art. 110, D.P.R. 3 novembre 2000, n.369 |  |  
 
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