Art.: 85 - Interdizione Per Infermità Di Mente | ||
Non può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente (102, 116, 117, 119, 414 e seguenti). Se l'istanza di interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può richiedere che si sospenda la celebrazione del matrimonio; in tal caso la celebrazione non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato (Cod. Proc. Civ. 324). |