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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 818 - Regime Delle Pertinenze  
  Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (667, 817, 1477, 2811), se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici. La cessazione della qualità di pertinenza non è opponibile ai terzi i quali abbiano anteriormente acquistato diritti sulla cosa principale (2643).