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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 816 - Universalità Di Mobili  
  E' considerata universalità di mobili la pluralità di cose che appartengono alla stessa persona e hanno una destinazione unitaria (771, 994, 1010, 1156, 1160, 1170). Le singole cose componenti l'universalità possono formare oggetto di separati atti e rapporti giuridici.