Art.: 809 - Norme Sulle Donazioni Applicabili Ad Altri Atti Di Liberalità | ||
Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 (1237, 1411, 1875, 1920), sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitudine e per sopravvenienza di figli (800 e seguenti), nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari (553 e seguenti). Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal secondo comma dell'art. 770 e a quelle che a norma dell'art. 742 non sono soggette a collazione. |