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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 803 - Revocazione Per Sopravvenienza Di Figli  
  Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente legittimo del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio naturale (250 e seguenti), fatto entro due anni dalla donazione, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza del figlio. La revocazione può essere domandata anche se il figlio donante era già concepito al tempo della donazione.