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Codice Civile



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  Art.: 801 - Revocazione Per Ingratitudine  
  La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta (2652) che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai nn. 1, 2 e 3 dell'Art. 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli artt. 433, 435 e 436 (att. 141).