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Libro Secondo: Delle Successioni
Titolo: V - Delle Donazioni
Sezione II - Della Sostituzione Fedecommissaria
Art.: 798 - Responsabilità Per Vizi Della Cosa
Art.: 798 - Responsabilità Per Vizi Della Cosa
Salvo patto speciale, la garanzia del donante non si estende ai vizi della cosa, a meno che il donante sia stato in dolo (1490 e seguenti).
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