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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 797 - Garanzia Per Evizione  
  Il donante è tenuto a garanzia verso il donatario, per l'evizione che questi può soffrire delle cose donate (1483 e seguenti), nei casi seguenti (168, 180): se ha espressamente promesso la garanzia; se l'evizione dipende dal dolo o dal fatto personale di lui; se si tratta di donazione che impone oneri al donatario, o di donazione rimuneratoria (770), nei quali casi la garanzia è dovuta fino alla concorrenza dell'ammontare degli oneri o dell'entità delle prestazioni ricevute dal donante.