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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 796 - Riserva Di Usufrutto  
  E' permesso al donante di riservare l'usufrutto (978 e seguenti, 1002-3) dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un'altra persona o anche di più persone, ma non successivamente (698).