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Libro Secondo: Delle Successioni
Titolo: V - Delle Donazioni
Sezione II - Della Sostituzione Fedecommissaria
Art.: 795 - Divieto Di Sostituzione
Art.: 795 - Divieto Di Sostituzione
Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volontà (688 e seguenti). La nullità delle sostituzioni non importa nullità della donazione.
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