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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 783 - Donazioni Di Modico Valore  
  La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili (812) è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.