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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 777 - Donazioni Fatte Da Rappresentanti Di Persone Incapaci  
  Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata. Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.