Art.: 773 - Donazione a Pi� Donatari | ||
La donazione fatta congiuntamente a favore di pi� donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volont�. E' valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non pu� o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri (676). |