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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 773 - Donazione a Pi� Donatari  
  La donazione fatta congiuntamente a favore di pi� donatari s'intende fatta per parti uguali, salvo che dall'atto risulti una diversa volont�. E' valida la clausola con cui il donante dispone che, se uno dei donatari non pu� o non vuole accettare, la sua parte si accresca agli altri (676).