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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 771 - Donazione Di Beni Futuri  
  La donazione non può comprendere che i beni presenti del donante (1348). Se comprende beni futuri, è nulla rispetto a questi (1419 e seguenti) salvo che si tratti di frutti non ancora separati (820). Qualora oggetto della donazione sia un'universalità di cose (816) e il donante ne conservi il godimento trattenendola presso di sé, si considerano comprese nella donazione anche le cose che vi si aggiungono successivamente, salvo che dall'atto risulti una diversa volontà.