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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 767 - Facoltà Del Coerede Di Dare Il Supplemento  
  Il coerede contro il quale è promossa l'azione di rescissione può troncarne il corso e impedire una nuova divisione, dando il supplemento della porzione ereditaria, in danaro o in natura, all'attore e agli altri coeredi che si sono a lui associati (1450).