Art.: 764 - Atti Diversi Dalla Divisione | ||
L'azione di rescissione è anche ammessa contro ogni altro atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la comunione dei beni ereditari. L'azione non è ammessa contro la transazione (1965 e seguenti) con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima, ancorché non fosse al riguardo incominciata alcuna lite. |