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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 760 - Inesigibilità Di Crediti  
  Non è dovuta garanzia per l'insolvenza del debitore di un credito assegnato a uno dei coeredi, se l'insolvenza è sopravvenuta soltanto dopo che è stata fatta la divisione (1267). La garanzia della solvenza del debitore di una rendita (1864) è dovuta per i cinque anni successivi alla divisione.