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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 758 - Garanzie Tra Coeredi  
  I coeredi si devono vicendevole garanzia per le sole molestie ed evizioni derivanti da causa anteriore alla divisione (1483 e seguenti). La garanzia non ha luogo, se ่ stata esclusa con clausola espressa nell'atto di divisione, o se il coerede soffre l'evizione per propria colpa.