Art.: 756 - Esenzione Del Legatario Dal Pagamento Dei Debiti | ||
Il legatario non ่ tenuto a pagare i debiti ereditari, salvo ai creditori l'azione ipotecaria sul fondo legato (2858 e seguenti) e l'esercizio del diritto di separazione (512 e seguenti); ma il legatario che ha estinto il debito di cui era gravato il fondo legato subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi (1203, 2866). |