Art.: 739 - Donazioni Ai Discendenti o Al Coniuge Dell'Erede. Donazioni a Coniugi | ||
L'erede non è tenuto a conferire le donazioni fatte ai suoi discendenti o al coniuge, ancorché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio. Se le donazioni sono state fatte congiuntamente a coniugi di cui uno è discendente del donante, la sola porzione a questo donata è soggetta a collazione. |