Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 736 - Consegna Dei Documenti  
  Compiuta la divisione, si devono rimettere a ciascuno dei condividenti i documenti relativi ai beni e diritti particolarmente loro assegnati. I documenti di una propriet� che � stata divisa rimangono a quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli altri condividenti che vi hanno interesse, ogni qualvolta se ne faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la propriet� � divisa in parti eguali, e quelli comuni all'intera eredit� si consegnano alla persona scelta a tal fine da tutti gli interessati, la quale ha obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi � contrasto nella scelta, la persona � determinata con decreto dal pretore del luogo dell'aperta successione (456), su ricorso di alcuno degli interessati, sentiti gli altri.