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Libro Secondo: Delle Successioni
Titolo: IV - Della Divisione
Sezione II - Della Sostituzione Fedecommissaria
Art.: 721 - Vendita Degli Immobili
Art.: 721 - Vendita Degli Immobili
I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.
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