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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 717 - Sospensione Della Divisione Per Ordine Del Giudice  
  L'autorità giudiziaria, su istanza di uno dei coeredi, può sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque anni, la divisione dell'eredità o di alcuni beni, qualora l'immediata sua esecuzione possa recare notevole pregiudizio al patrimonio ereditario (1111).