Art.: 658 - Legato Di Credito o Di Liberazione Da Debito | ||
Il legato di un credito o di liberazione (1236) da un debito ha effetto per la sola parte del credito o del debito che sussiste al tempo della morte del testatore. L'erede ่ soltanto tenuto a consegnare al legatario i titoli del credito legato che si trovavano presso il testatore (1262). |