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Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 649 - Acquisto Del Legato  
  Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunziare. Quando oggetto del legato e la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore (2648). Il legatario però deve domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore.