Art.: 646 - Retroattivitā Della Condizione | ||
L'adempimento della condizione ha effetto retroattivo (1360); ma l'erede o il legatario, nel caso di condizione risolutiva, non č tenuto a restituire i frutti (820) se non dal giorno in cui la condizione si č verificata. L'azione per la restituzione dei frutti si prescrive in cinque anni (2941 e seguenti). |