Art.: 63 - Effetti Della Dichiarazione Di Morte Presunta Dell'Assente | ||
Divenuta eseguibile la sentenza indicata nell'art. 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente o i loro successori possono disporre liberamente dei beni. Coloro ai quali fu concesso l'esercizio temporaneo dei diritti o la liberazione temporanea dalle obbligazioni di cui all'art. 50 conseguono l'esercizio definitivo dei diritti o la liberazione definitiva dalle obbligazioni. Si estinguono inoltre le obbligazioni. alimentari indicate nel quarto comma dell'art. 50. In ogni caso cessano le cauzioni e le altre cautele che sono state imposte. |