Art.: 636 - Divieto Di Nozze | ||
E' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori (634; att. 138). Tuttavia il legatario di usufrutto (978 e seguenti) o di uso, di abitazione (1021 e seguenti) o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza. |