Art.: 619 - Nullità | ||
I testamenti previsti in questa Sezione sono nulli (1418 e seguenti) quando manca la redazione in iscritto della dichiarazione del testatore ovvero la sottoscrizione della persona autorizzata a riceverla o del testatore. Per gli altri difetti di forma si osserva il disposto del secondo comma dell'Art. 606 (590). |