Art.: 616 - Testamento a Bordo Di Aeromobile | ||
Al testamento fatto a bordo di un aeromobile durante il viaggio si applicano le disposizioni degli artt. 611 e 615. Il testamento è ricevuto dal comandante, in presenza di uno o, quando è possibile, di due testimoni. Le attribuzioni delle autorità marittime a norma degli artt. 613 e 614 spettano alle autorità aeronautiche. Il testamento è annotato sul giornale di rotta (Cod. Nav. 772, 888). |