Giurisprudenza .it

Codice Civile



Codice Civile



  Art.: 612 - Forme  
  Il testamento indicato dall'articolo precedente ่ redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. Il testamento ่ conservato tra i documenti di bordo (Cod. Nav. 169 e seguenti), ed ่ annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.