Art.: 599 - Persone Interposte | ||
Le disposizioni testamentarie a vantaggio delle persone incapaci indicate dagli artt. 592, 593, 596, 597 e 598 sono nulle anche se fatte sotto nome d'interposta persona. Sono reputate persone interposte il padre, la madre, i discendenti e il coniuge della persona incapace, anche se chiamati congiuntamente con l'incapace (738, 740, 779, 780, 2728). NOTA Il primo comma ่ stato dichiarato illegittimo (Corte Costit. 28 dicembre 1970). |