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Libro Secondo: Delle Successioni
Titolo: III - Delle Successioni Testamentarie
Sezione II - Della Reintegrazione Della Quota Riservata Ai Legittimari
Art.: 589 - Testamento Congiuntivo o Reciproco
Art.: 589 - Testamento Congiuntivo o Reciproco
Non si può fare testamento da due o più persone nel medesimo atto, né a vantaggio di un terzo né con disposizione reciproca (458).
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