Art.: 587 - Testamento | ||
Il testamento è un atto revocabile (679 e seguenti) con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (978, 1920, 2821). Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento (254, 256, 338, 348, 355, 424-3, 466), hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento (601 e seguenti), anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale. |