Art.: 586 - Acquisto Dei Beni Da Parte Dello Stato | ||
In mancanza di altri successibili (459, 572), l'eredità è devoluta allo Stato (473). L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati (490). |