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Libro Secondo: Delle Successioni
Titolo: II - Delle Successioni Legittime
Sezione II - Della Reintegrazione Della Quota Riservata Ai Legittimari
Art.: 568 - Successione Dei Genitori
Art.: 568 - Successione Dei Genitori
A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti (467 e seguenti), succedono (459) il padre e la madre in eguali porzioni, o il genitore che sopravvive.
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